17 dicembre 2020
Veneto: la nuova ordinanza regionale del 17 dicembre
Il 17 dicembre è stata pubblicata l’Ordinanza in vigore dal 19 dicembre fino al 06 gennaio in VENETO, che apporta ulteriori restrizioni agli spostamenti.
Riassumiamo di seguito i punti principali:
LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI
- Gli spostamenti oltre il proprio comune di residenza o dimora non sono ammessi dopo le ore 14.00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, motivi di salute o di necessità. E’ possibile spostarsi anche per poter usufruire dei servizi non disponibili presso il proprio Comune, o per rientrare presso la propria abitazione.
ALTRI SPOSTAMENTI FUORI COMUNE CONSENTITI DOPO LE 14.00:
- E’ sempre consentito lo spostamento fuori comune per usufruire dei servizi alla persona come estetiste, parrucchieri, lavanderie, ecc., anche se fuori dal proprio comune.
- I ristoranti collocati fuori dal proprio comune possono essere raggiunti entro le 14.00, e il rientro presso la propria abitazione o dimora può avvenire anche ad orario successivo una volta terminato il pranzo;
- Sempre possibile gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso l’altro genitore o affidatario;
- possibili gli spostamenti per matrimoni o funerali;
- è sempre possibile lo spostamento verso la seconda casa;
- ammesso lo spostamento per raggiungere mezzi di trasporto collettivo (treni, aerei, ecc) per esigenze di viaggio e per accompagnare altri soggetti.
Per i soggetti in hotel, seconde case o simili, il comune di riferimento è quello del luogo in cui si trovano l’hotel, la seconda casa, ecc. .
Dopo le ore 14 sarà necessario essere muniti di autocertificazione, che puoi trovare cliccando qui
COMPORTAMENTO PERSONALE:
- va indossata in modo corretto fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici e va abbassata solo momentaneamente per il tempo necessario in caso si si fumi o si consumino cibi o bevande;
- dev’essere sempre rispettata la distanza interpersonale di un metro;
- L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto possono essere effettuate solo presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.
ESERCIZI COMMERCIALI
- Consentito l’ingresso negli esercizi commerciali di generi alimentari solo ad una persona per nucleo familiare, salvo il caso in cui la persona stia accompagnando un soggetto non autosufficiente o un minore di 14 anni;
- Il mercato all’aperto si può tenere solo in quei Comuni i cui sindaci abbiano consegnato un piano ai commercianti, ovvero possa esserci un contingentamento degli ingressi/uscite, una sorveglianza pubblica e venga rispettata a scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;
- negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio gli ingressi dei
clienti sono limitati a seconda dei metri quadrati di superficie di
vendita, e precisamente:
- esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
- esercizi oltre i 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati
- è obbligatorio apporre all’ingresso dei punti vendita un cartello che indichi il numero massimo di clienti ammessi.
BAR e RISTORANTI
- dalle ore 11 alle ore 15 le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono occupare prioritariamente i posti a sedere, sia all’interno che all’esterno del locale;
- dalle ore 15 alle ore 18 possono servire solo i clienti seduti;
- non possono esser seduti alla stesso tavolo più di quattro avventori, anche se conviventi (rimane sempre obbligatorio il distanziamento di almeno un metro anche da seduti)
- è obbligatorio apporre all’ingresso dei punti vendita un cartello che indichi il numero massimo di clienti ammessi.
- La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita, salvo che per gli alimenti da consumare nellìimediatezza dell’asporto.
Per consultare il testo completo dell’ordinanza, in vigore fino al 15 gennaio, potete cliccare qui.