06 giugno 2021
Nuova ordinanza regionale del Veneto
Il 5 giugno 2021 è stata pubblicata l’ordinanza n. 83 della Regione del Veneto con la quale sono state disposte nuove misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Riaperture
L’ordinanza prevede in particolare l’anticipazione al 7 giugno per le riaperture delle seguenti attività:
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
- piscine e centri natatori in impianti coperti;
- centri benessere e termali;
- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
- attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- corsi di formazione.
Impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici e a uso turistico
L’ordinanza prevede, inoltre, con riferimento agli impianti di risalita:
- la possibilità dell’utilizzo degli stessi, in zona bianca e gialla, rispettando le linee guida (consultabili qui);
- l’utilizzo degli stessi prevedendo un numero massimo di
presenze giornaliere :
- PER I COMPRENSORI SCIISTICI: determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali;
- PER GLI IMPIANTI PER IL TURISMO ESTIVO: il limite giornaliero dei
primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da:
- portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
- per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.