La tua SRL deve nominare un organo di controllo?
Il nuovo “Codice della Crisi di Impresa”, introdotto dall’art. 379, D.Lgs n. 14/2019, ha rinnovato l’art. 2477 del Codice Civile introducendo, tra gli altri, nuovi limiti dimensionali (di ricavi, dipendenti o attivo) oltre i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o dell’organo di revisione.
L’obbligo di nomina scatta per tutte le S.R.L. che per almeno due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno di questi 3 limiti:
- Attivo Patrimoniale superiore a 4 milioni di Euro;
- Ricavi delle vendite oltre i 4 milioni euro;
- Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio superiore a 20 unità.
In tali casi la società dovrebbe provvedere a nomina l’organo di controllo entro e non oltre il 16.12.2019.
Va ricordato che non sono state previste specifiche sanzioni in caso di mancata nomina. Tuttavia, in caso di segnalazione del Conservatore del Registro Imprese o di qualsiasi altro soggetto interessato, sarà lo stesso Tribunale a provvedere all’assegnazione di un organo di controllo, privando quindi la società di ogni discrezionalità nella scelta dello stesso.
È altresì importante, sempre entro il 16.12.2019, verificare l’adeguatezza dello Statuto al novellato art. 2477 c.c.. La verifica verte
- sui nuovi limiti dimensionali, qualora lo Statuto riporti testualmente i limiti previgenti;
- sui parametri e modalità di nomina dell’organo di controllo.
La mancata verifica e adeguamento dello statuto potrebbe comportare, ad esempio, l’obbligo per la società di nominare sia un Sindaco unico o Collegio sindacale, incaricato del controllo di legalità, sia un revisore o una società di revisione con l’incarico di effettuare il controllo contabile.
Vuoi capire se la tua Azienda rispetti i parametri o se sia obbligata alla nomina dell’organo di controllo?